Il Regolamento recante le norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 prevede, nell'ambito delle procedure riguardanti il rilascio dei permessi per l'ingresso e soggiorno in Italia di persone immigrate per lavoro subordinato o per lavoro autonomo nonché per il ricongiungimento familiare, che il cittadino extracomunitario dimostri la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.
A seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico, se l’alloggio possiede i requisiti igienico sanitarie i requisiti minimi di superficie degli alloggi, Il Comune rilascia l’attestato di idoneità alloggiativa che individua il numero massimo di persone che possono occupare l’alloggio.
La circolare del Ministero dell'Interno n. 7170 del 18 novembre 2009, allo scopo di individuare parametri di idoneità abitativa uniformi su tutto il territorio nazionale, fa presente che i Comuni, nel rispetto della propria autonomia, nel rilasciare la certificazione relativa all'idoneità abitativa, possono fare riferimento alla normativa contenuta nel decreto 5 luglio del 1975 del Ministero della Sanità che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti e conclude con la precisazione che si potrà considerare idoneo un alloggio che corrisponda ai parametri generalmente stabiliti per tutta la cittadinanza, su tutto il territorio nazionale.