Referendum: modalità voto per elettori intrasportabili a causa di determinate infermità

Iter e requisiti per il voto, in occasione dei Referendum del 22 e 23 marzo 2026, per gli elettori in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiatire elettromedicali e per gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione risulti impossibile
Data:

02/02/2026

Tempo di lettura:

3 min

Immagine di un'urna elettorale con relativa scheda per la votazione che vi viene immessa
© Livia Mazzotti - Licenza sconosciuta

Descrizione

IL SINDACO, visto l'art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, che, ai primi quattro commi testualmente recita:

 "Art 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

.

  1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore
  2. Le disposizioni del predetto articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti della provincia e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
  3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
    a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermita' di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto."

 

Viste le istruzioni ministeriali;

RENDE NOTO

che gli elettori interessati dovranno inviare la dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione, corredata dalla prescritta documentazione sanitaria, entro il giorno 2 marzo 2026 (20° giorno antecedente la data della votazione).

 

Si renderà inoltre noto, appena possibile, il contenuto delle eventuali disposizioni a riguardo emesse dall’ATS competente.

L’Ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Dalla residenza comunale, 02.02.2026

IL SINDACO Prof. Riccardo Romagnoli

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 02/02/2026 15:33

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