PUBBLICAZIONI DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI AVENTI EFFETTO DI PUBBLICITA' LEGALE
Ai sensi dell’art. 32, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 2009, n. 6, che testualmente recitano:
1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.
Si procede, anche se in via provvisoria, alla pubblicazione online degli atti e dei provvedimenti aventi effetto di pubblicita' legale.
P.S. Al solo scopo di garantire piena trasparenza della propria attività, per breve tempo resterà parallelamente disponibile la tradizionale pubblicazione in forma cartacea degli atti comunali.
Gli allegati non trasferibili in formato elettronico saranno consultabili presso gli uffici competenti.